DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2023)
vigente al 08/06/2023
Testo in vigore dal: 28-7-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
 
   Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale 
 
  1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica  ambientale
corredata  dai  documenti,  dalle   dichiarazioni   e   dalle   altre
attestazioni previste dalle vigenti  normative  di  settore  relative
agli  atti  di  comunicazione,  notifica  e  autorizzazione  di   cui
all'articolo 3, commi 1 e 2, e' presentata al SUAP che  la  trasmette
immediatamente, in modalita' telematica all'autorita' competente e ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e  ne  verifica,
in accordo con l'autorita' competente, la correttezza formale.  Nella
domanda  sono  indicati  gli  atti  di  comunicazione,   notifica   e
autorizzazione di cui all'articolo  3,  per  i  quali  si  chiede  il
rilascio   dell'autorizzazione   unica   ambientale,    nonche'    le
informazioni richieste dalle specifiche normative di settore. 
  2. Qualora  l'autorita'  competente  riscontri  che  e'  necessario
integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e
in modalita' telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti  ed
il termine per il deposito delle integrazioni. 
  3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si  concludono  entro  trenta
giorni dal  ricevimento  della  domanda.  Decorso  tale  termine,  in
assenza  di  comunicazioni,  l'istanza   si   intende   correttamente
presentata. Nel caso di  richiesta  di  integrazione  documentale  ai
sensi del comma 2, si applica l'articolo 2, comma 7,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. Qualora  il  gestore  non  abbia  depositato  la
documentazione richiesta  entro  il  termine  fissato  dall'autorita'
competente, l'istanza e' archiviata, fatta salva la facolta'  per  il
gestore di chiedere una proroga in ragione della  complessita'  della
documentazione da presentare; in tal caso, il termine e' sospeso  per
il tempo della proroga. 
  4.  Se  l'autorizzazione  unica  ambientale  sostituisce  i  titoli
abilitativi per i quali la conclusione del procedimento e' fissata in
un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorita'  competente
adotta  il  provvedimento  nel  termine  di  novanta   giorni   dalla
presentazione della domanda e lo  trasmette  immediatamente  al  SUAP
che, rilascia il titolo. ((PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  30  GIUGNO
2016, N. 127)). La conferenza di servizi e' sempre indetta  dal  SUAP
nei casi previsti dalla legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  nei  casi
previsti dalle normative regionali e di settore che  disciplinano  il
rilascio, la formazione, il  rinnovo  o  l'aggiornamento  dei  titoli
abilitativi di  cui  all'articolo  3,  commi  1  e  2,  del  presente
regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale. 
  5.  Se  l'autorizzazione  unica  ambientale  sostituisce  i  titoli
abilitativi per i quali almeno uno dei  termini  di  conclusione  del
procedimento e' superiore a novanta giorni,  il  SUAP,  salvo  quanto
previsto al comma 7, indice,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione
della domanda, la conferenza di servizi di  cui  all'articolo  7  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.  In
tale  caso,  l'autorita'  competente  adotta  l'autorizzazione  unica
ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della  domanda  o,
in caso di richiesta di integrazione della documentazione,  ai  sensi
dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
entro il termine  di  centocinquanta  giorni  dal  ricevimento  della
domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione  motivata
di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127)). 
  6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'autorita'
competente promuove il coordinamento dei soggetti  competenti,  anche
nell'ambito della conferenza di servizi. 
  7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione
unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del  rinnovo
o dell'aggiornamento di titoli abilitativi  di  cui  all'articolo  3,
commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la  relativa
documentazione all'autorita' competente che, ove previsto, convoca la
conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della  legge
7 agosto 1990, n. 241. L'autorita' competente adotta il provvedimento
e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo. 
  8. L'autorita' competente trasmette, in modalita' telematica,  ogni
comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a  disposizione  del
medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da  presentare  e
sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale.
Il SUAP, assicura a  tutti  gli  interessati  le  informazioni  sugli
adempimenti in materia secondo quanto previsto  dall'articolo  6  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo  54  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.