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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2012, n. 236

Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (13G00004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2013
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Testo in vigore dal:  6-7-2013

Art. 107

Recesso dell'Amministrazione
(art. 11, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dall'esecutore restano acquisiti dall'Amministrazione.