DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226)

note: Entrata in vigore del provvedimento 08/06/2011, ad esclusione degli articoli 73 e 74 che entrano in vigore il 25/12/2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2018)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-4-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
 
                          Quadri economici 
 
                    (art. 17, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. I quadri  economici  degli  interventi  sono  predisposti  con
progressivo approfondimento in rapporto al livello  di  progettazione
al quale sono riferiti e con le necessarie  variazioni  in  relazione
alla  specifica  tipologia  e  categoria  dell'intervento  stesso   e
prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: 
    a.1) lavori a misura, a corpo, in economia; 
    a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; 
    b) somme a disposizione della stazione appaltante per: 
    1-  lavori  in  economia,  previsti  in   progetto   ed   esclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 
    2- rilievi, accertamenti e indagini; 
    3- allacciamenti ai pubblici servizi; 
    4- imprevisti; 
    5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; 
    6- accantonamento di cui all'articolo  133,  commi  3  e  4,  del
codice; 
    7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del
codice, spese tecniche relative alla progettazione,  alle  necessarie
attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza  in  fase  di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione,  all'assistenza
giornaliera e contabilita', l'importo relativo all'incentivo  di  cui
all'articolo 92, comma 5, del  codice,  nella  misura  corrispondente
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 
    8- spese  per  attivita'  tecnico  amministrative  connesse  alla
progettazione, di supporto al responsabile  del  procedimento,  e  di
verifica e validazione; 
    9- eventuali spese per commissioni giudicatrici; 
    10- spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche; 
    11- spese per accertamenti di laboratorio  e  verifiche  tecniche
previste  dal  capitolato  speciale   d'appalto,   collaudo   tecnico
amministrativo,  collaudo  statico  ed   altri   eventuali   collaudi
specialistici; 
    12- I.V.A., eventuali  altre  imposte  e  contributi  dovuti  per
legge. 
    2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI CON L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 
 
                                                               ((16)) 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217,  comma
1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla
data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs.  18  aprile
2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle  disposizioni  del
presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.