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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 134

Regolamento contabile del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. (10G0155)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/2010.
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Testo in vigore dal:  4-9-2010

Art. 2

Autonomia contabile e finanziaria
1. Le risorse finanziarie del Comitato centrale sono costituite:
a) dalle quote annue di iscrizione all'Albo, al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo stesso, ai sensi dell'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
b) dagli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.
2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli della missione «Diritto alla mobilità», programma «Logistica ed intermodalità nel trasporto» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Alle spese derivanti dal suo funzionamento provvede il Comitato centrale, utilizzando le risorse di cui al comma 1, lettera a).
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298:
«Art. 63 (Contributo per l'iscrizione all'albo). - Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro.
La misura annuale del contributo è stabilita dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui il contributo si riferisce.
Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonché dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo.
Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio 1999, n. 40:
«3. Per l'anno 1998 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.».