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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2010, n. 95

Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri ((e della cooperazione internazionale)), a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0118)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/2023)
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Testo in vigore dal:  1-12-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis e l'articolo 5, comma 3, lettere a) e a-bis);
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 404;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell' 8 settembre 2009, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008, recante «Attività di coordinamento, vigilanza e direzione svolta dai capi delle missioni diplomatiche»;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;
Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Amministrazione centrale
1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri è articolata nelle seguenti strutture di primo livello:
a) Segreteria generale;
b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
d) Direzioni generali:
1) Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza;
2) Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali;
3) Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale;
4) Direzione generale per la promozione del sistema Paese;
5) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
6) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
6-bis) Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale;
7) Direzione generale per le risorse e l'innovazione;
8) Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.
e) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.
2. Ciascun Direttore generale è coadiuvato da Vice direttori generali / Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di ventidue, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice direttore generale / Direttore centrale con il grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale.
2-bis. Nell'ambito della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, con il decreto di nomina adottato conformemente all'articolo 16, commi terzo, secondo periodo, quinto e decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad un Vice direttore generale/direttore centrale è conferito il titolo di Capo del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale, nel rispetto del numero complessivo di posti di funzione di Vice direttore generale/direttore centrale stabilito dal comma 2, ed è attribuito il trattamento economico riconosciuto al Vice direttore generale/direttore centrale.
3. Nell'ambito della Direzione generale per le risorse e l'innovazione viene conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Tale incarico viene conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualità di consiglieri ministeriali.
4. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2016. Presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, un incarico di Vice direttore generale / Direttore centrale può essere attribuito ad un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, anche nel caso di conferimento delle funzioni vicarie del Direttore generale.
5. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di
((centodieci))
unità, nonché alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.