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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 88

Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2022)
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Testo in vigore dal:  24-9-2022
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Art. 3

Istituti tecnici per il settore economico
1. I percorsi degli istituti tecnici del settore economico di cui all'Allegato B) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'Allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.2 dell'allegato medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi:
a) amministrazione, finanza e marketing (B1);
b) turismo (B2).
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 ha disposto (con l'art. 26, comma 5) che con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.