DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 87

Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2017)
Testo in vigore dal: 31-5-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
 
                     Valutazione e titoli finali 
 
  1.  La  valutazione  periodica  e  finale  degli  apprendimenti  e'
effettuata secondo  quanto  previsto  dall'articolo  13  del  decreto
legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226  e  successive  modificazioni,
dall'articolo  2  del  decreto  legge  1°  settembre  2008,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169  e
dal  regolamento  emanato  con  il  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. 
  2. I percorsi degli istituti professionali  si  concludono  con  un
esame  di  Stato,  secondo  le  vigenti  disposizioni   sugli   esami
conclusivi dell'istruzione secondaria superiore. 
  3. Le prove per la valutazione periodica e finale e per  gli  esami
di Stato di cui ai commi 1 e 2 sono definite in modo da accertare  la
capacita' dello studente di  utilizzare  i  saperi  e  le  competenze
acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A  tal
fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle  aree  di
indirizzo, le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del
mondo economico e produttivo con documentata esperienza  nel  settore
di riferimento. 
  4. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli
istituti professionali viene  rilasciato  il  diploma  di  istruzione
professionale, indicante l'indirizzo  seguito  dallo  studente  e  le
competenze acquisite, anche con riferimento  alle  eventuali  opzioni
scelte.  Il  predetto  diploma  costituisce  titolo  necessario   per
l'accesso  all'universita'  ed  agli  istituti  di  alta   formazione
artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai  capi
II e III del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 gennaio 2008, fermo restando il  valore  del  diploma  medesimo  a
tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico. 
  5. Le Province autonome di Trento e Bolzano per  gli  studenti  che
hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso  di
istruzione   e   formazione   professionale   quadriennale   di   cui
all'articolo 20, comma 1, lettera  c),  del  decreto  legislativo  17
ottobre 2005, n. 226, e intendono sostenere l'esame di Stato  di  cui
all'articolo 15,  comma  6,  del  medesimo  decreto,  realizzano  gli
appositi corsi annuali che si concludono con  l'esame  di  Stato.  Le
commissioni d'esame  sono  nominate,  ove  richiesto  dalle  Province
medesime, dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, con le modalita' e i programmi di cui alle rispettive  norme
di  attuazione  dello  statuto  della  regione  Trentino-Alto  Adige.
Attraverso  specifiche  intese  tra  il  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e le Province autonome di  Trento  e
Bolzano sono definiti i criteri generali  per  la  realizzazione  dei
corsi di cui sopra in modo coerente con  il  percorso  seguito  dallo
studente  nel  sistema  provinciale  dell'istruzione   e   formazione
professionale. 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 ha disposto (con l'art.  13,  comma
1) che il presente provvedimento e' abrogato  a  decorrere  dall'anno
scolastico 2022/2023. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che  "Il  decreto  del
Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  87,  e  successive
modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente: 
  a) per l'anno scolastico 2018/2019, per  le  classi  dalla  seconda
alla quinta; 
  b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza  alla
quinta; 
  c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla
quinta; 
  d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte".