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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2010, n. 76

Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. (10G0098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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Testo in vigore dal:  21-8-2013
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Art. 12

Organizzazione e risorse
1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in 3 aree, delle quali una svolge le attività amministrativo-contabili dell'Agenzia, e due svolgono le attività di valutazione, secondo le seguenti due linee operative:
a) valutazione delle università (istituzioni e attività di formazione);
b) valutazione della ricerca (enti e attività di ricerca, compresa quella universitaria).
2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla struttura direzionale generale è preposto il Direttore di cui all'articolo 10; all'area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti tre dirigenti di seconda fascia di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno per ciascuna area.
3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia è stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. La predetta dotazione organica può essere modificata con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia, anche in relazione a quanto previsto al comma 4, e nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa.
4. Il Consiglio direttivo dispone la graduale attivazione delle aree di cui al comma 1 e, in via di prima applicazione entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta uno o più regolamenti concernenti:
a) la definizione dei compiti delle aree di cui al comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;
b) i profili funzionali del personale non dirigenziale, entro i limiti indicati nell'Allegato A;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'Allegato A, in conformità con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le modalità e procedure di copertura dei posti della pianta organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia,
((nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))
;
e) l'amministrazione e la contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;
f) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d).
5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed f), sono approvati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.
6. In via di prima applicazione del presente regolamento, e, comunque, per non oltre ventiquattro mesi, gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. L'Agenzia provvede, ai sensi del regolamento di cui al comma 4, lettera e), alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Il Ministro, sentita la CRUI, può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.