DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
Testo in vigore dal: 31-5-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14. 
 
               Norme transitorie, finali e abrogazioni 
 
  1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame  di
Stato conclusivo del primo ciclo, le  materie  e  le  prove  previste
dalle disposizioni ministeriali vigenti. ((1)) 
  2.  Per  l'anno  scolastico  2008/2009  lo  scrutinio  finale   per
l'ammissione all'esame di  Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  e'
effettuato secondo le modalita' indicate nell'ordinanza  ministeriale
n. 40 dell'8 aprile 2009. ((1)) 
  3. Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2,  le  disposizioni
relative  al  concorso  della  valutazione  del  comportamento   alla
valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno  scolastico
2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto  di  comportamento
viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di  corso;
per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con
riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso. ((1)) 
  4. I riferimenti alla valutazione del comportamento  contenuti  nel
decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42,
sono abrogati. 
  5. E' abrogato l'articolo 304 del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  relativo  alla  valutazione
dell'educazione fisica. Il voto di  educazione  fisica  concorre,  al
pari   delle   altre   discipline,   alla   valutazione   complessiva
dell'alunno. 
  6.  E'  abrogato   il   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5. 
  7. A decorrere dall'anno scolastico  di  entrata  in  vigore  della
riforma della scuola secondaria  di  secondo  grado,  ai  fini  della
validita' dell'anno scolastico, compreso quello  relativo  all'ultimo
anno di corso, per procedere  alla  valutazione  finale  di  ciascuno
studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti  dell'orario
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire,
per casi eccezionali, analogamente a quanto  previsto  per  il  primo
ciclo, motivate e straordinarie  deroghe  al  suddetto  limite.  Tale
deroga  e'  prevista  per  assenze  documentate  e  continuative,   a
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a  giudizio
del  consiglio  di  classe,  la  possibilita'   di   procedere   alla
valutazione degli alunni interessati. Il  mancato  conseguimento  del
limite minimo di frequenza, comprensivo delle  deroghe  riconosciute,
comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla
classe successiva o all'esame finale di ciclo. 
  8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono  essere
adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali,
organizzativi e didattici del sistema di istruzione  derivanti  dalla
completa attuazione dell'articolo  64  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 ha disposto (con l'art.  26,  comma
6, lettera a)) che, con effetto a partire dal 1°  settembre  2017,  i
commi 1 e 2 del presente articolo cessano di avere efficacia. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 26, comma  6,  lettera  b))  che  a
partire  dal  1°  settembre  2018  cessa  di   avere   efficacia   la
disposizione contenuta nel comma 3 del presente articolo.