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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 119

Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0132)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/8/2009
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Testo in vigore dal:  18-8-2009

Art. 4

Servizi terziarizzati
1. Nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale.
2. Qualora i compiti di cui al comma 1 siano prestati da personale già addetto ai lavori socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza. Resta comunque confermata, nell'arco del triennio 2009-2011, l'attuale consistenza numerica dei posti di organico accantonati.
3. Le intese di cui al comma 2 tengono conto dei livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del numero del personale già addetto ai lavori socialmente utili, della quantità e qualità dei servizi richiesti, del monte ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione dei servizi come attualmente definiti.
4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3 può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile.
5. Il dirigente regionale può promuovere analoghe intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»:
«Art. 78 (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili). - (Omissis).
31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
(omissis)».