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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007. (09G0061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/6/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  9-6-2009

Art. 42

Diritto allo studio
1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.
Nota all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254:
«Art. 57 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località ed in tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.».