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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007. (09G0061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/6/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal: 9-6-2009
                              Art. 12.


                      Indennita' di bilinguismo



1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  l'indennita' speciale di
seconda  lingua,  corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
ottobre  1961,  n.  1165,  come  modificato dal decreto legislativo 9
settembre  1997,  n.  354,  al  personale  di  cui all'articolo 1 del
presente  decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici
collocati  a  Trento  e  aventi  competenza  regionale, rideterminata
dall'articolo   10,   comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  febbraio  2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti
misure mensili lorde:



       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----



2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  l'indennita' speciale di
seconda  lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30 maggio 1988, n. 287, al
personale  di  cui  all'articolo  1 del presente decreto, in servizio
presso  uffici  o  enti  ubicati  nella  regione  autonoma  a statuto
speciale  Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 10, comma 2, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e'
incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:



       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----



3.  A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui ai commi 1
e 2 e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:



       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
          Nota all'art. 12:
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 1 della legge 23
          ottobre  1961,  n. 1165, recante «Indennita' speciale di 2ª
          lingua  ai  magistrati,  ai  dipendenti civili dello Stato,
          compresi   quelli  delle  Amministrazioni  con  ordinamento
          autonomo,  ed  agli  appartenenti  alle  Forze armate ed ai
          Corpi  organizzati militarmente in servizio nella provincia
          di  Bolzano  o  presso  uffici  sedenti in Trento ed aventi
          competenza  regionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          16 novembre 1961, n. 284:
             «Art.  1. - Ferme restando le disposizioni dello statuto
          speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di
          attuazione  e  delle  leggi vigenti in materia di uso della
          lingua  italiana  e  della  lingua tedesca ed in materia di
          ammissione  ai  pubblici uffici, ai dipendenti civili dello
          Stato,    compresi   quelli   delle   Amministrazioni   con
          ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario
          e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva,
          alle  Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in
          servizio  nella provincia di Bolzano o in Uffici sedenti in
          Trento  e aventi competenza regionale, che abbiano superato
          l'esame  e  ottenuta l'attestazione di cui all'art. 2 della
          presente  legge, viene attribuita un'indennita' speciale di
          seconda  lingua,  cumulabile con tutte le altre indennita',
          nelle seguenti misure:
              a)   per  il  personale  delle  carriere  direttive,  i
          magistrati e gli ufficiali. L. 30.000;
              b)  per  il  personale  delle  carriere  di  concetto e
          equiparate. L. 25.000;
              c)   per  il  personale  delle  carriere  esecutive  ed
          equiparate ed i sottufficiali. L. 20.000;
              d)  per  il  personale  delle  carriere  ausiliarie  ed
          equiparate,   per   gli  operai  permanenti,  temporanei  e
          giornalieri,  per  i  procaccia  postali e per il rimanente
          personale militare. L. 18.000.
             Detta  indennita', da corrispondersi mensilmente, non e'
          computabile  agli  effetti  del trattamento di quiescenza e
          non  viene  corrisposta  durante i periodi di destinazione,
          anche  temporanea,  in  sedi  od  uffici  diversi da quelli
          indicati nel primo comma del presente articolo.».
             - Si riporta Il testo dell'articolo 10, commi 1 e 2, del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
          140,  recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale per le
          Forze  di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento
          di  concertazione  delle  Forze  di  polizia ad ordinamento
          militare   relativi   al   biennio   economico  2000-2001»,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2001, n. 93,
          supplemento ordinario:
             «Art.  10  (Indennita' di bilinguismo). - 1. A decorrere
          dal  1°  gennaio  2001,  l'indennita'  speciale  di seconda
          lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
          ottobre   1961,   n.  1165,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo  9  settembre 1997, n. 354, al personale di cui
          all'articolo  1,  comma  1,  in servizio nella provincia di
          Bolzano  o in uffici collocati a Trento e aventi competenza
          regionale,  incrementata  dall'articolo  1  del decreto del
          Ministro  del  tesoro  22  dicembre  1992, e' rideterminata
          nelle seguenti misure mensili lorde:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 47   <----

             2.   A  decorrere  dal  1°  gennaio  2001,  l'indennita'
          speciale   di   seconda   lingua,   corrisposta   ai  sensi
          dell'articolo  3  del  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  30  maggio 1988, n. 287, al personale di cui
          all'articolo  1,  comma 1, in servizio presso uffici o enti
          ubicati  nella  regione  autonoma  a statuto speciale Valle
          d'Aosta,  incrementata  dall'articolo  1  del  decreto  del
          Ministro  del  tesoro  22  dicembre  1992, e' rideterminata
          nelle seguenti misure mensili lorde:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 47   <----

             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 3 del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 30 maggio1988, n.
          287,  recante  «Norme per la corresponsione dell'indennita'
          di  bilinguismo  al  personale  dei  comparti  del pubblico
          impiego  in  servizio  presso  uffici  o enti ubicati nella
          regione   autonoma   a  statuto  speciale  Valle  d'Aosta»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1988, n. 173:
             «Art.  3.  -  1. Ai dipendenti indicati nell'art. 1, che
          abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della
          conoscenza   della   lingua   francese,   viene  attribuita
          l'indennita'  speciale  di  seconda  lingua  cumulabile con
          tutte  le  altre  indennita'  nelle seguenti misure mensili
          lorde  per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1986 ed il
          4 settembre 1986:
              1ª   fascia:   personale   inquadrato   al  7°  livello
          retributivo e superiori: L. 210.405;
              2ª  fascia:  personale  inquadrato  al  5° e 6° livello
          retributivo: L. 175.338;
              3ª  fascia:  personale  inquadrato  al  4° e 3° livello
          retributivo: L. 140.270;
              4ª  fascia:  personale  inquadrato  al  2° e 1° livello
          retributivo: L. 126.243.
             A  decorrere  dal  5  settembre  1986 l'indennita' viene
          corrisposta nei seguenti importi mensili lordi:
              1ª fascia: L. 241.965;
              2ª fascia: L. 201.638;
              3ª fascia: L. 161.310;
              4ª fascia: L. 145.179.
             2.  Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non
          e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e
          non  viene  corrisposta  durante i periodi di destinazione,
          anche  temporanea,  in  sedi  od  uffici  non  ubicati  nel
          territorio della regione Valle d'Aosta.
             3.  L'indennita'  speciale  di bilinguismo e' rivalutata
          ogni  due  anni  in  misura  proporzionale  alle variazioni
          dell'indice  del  costo della vita verificatesi nel biennio
          precedente  con decreto del Ministro del tesoro, secondo le
          modalita'  previste dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980,
          n. 454.».