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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007. (09G0061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/6/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-6-2009
                              Art. 11.

Indennita'  di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
         volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

   1.    Ferme    restando    le    vigenti   disposizioni   relative
all'equiparazione  tra  i  gradi  e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego
operativo  per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e
di  imbarco,  nonche' le relative indennita' supplementari attribuite
al  personale  delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento civile, sono
rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le
vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi
ed  alle  maggiorazioni  vigenti  per il personale delle Forze armate
impiegato nelle medesime condizioni operative.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  l'articolo  17,  comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78,
non si applica nel caso di assenza per infermita' dipendente da causa
di servizio.
  3.  Per  il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, a
decorrere  dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei
60  giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della
legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.
  4.  A  decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo
di  polizia  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  13 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  18  giugno  2002, n. 164, spettante ai
sovrintendenti  e qualifiche equiparate con un'anzianita' inferiore a
15  anni,  e'  incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la
tabella  allegata  al  suddetto comma 2 e' sostituita dalla tabella 2
allegata al presente decreto.
          Nota all'art. 11:
             -  Si riporta il testo degli articoli 10, comma 4, e 17,
          comma  8,  della  legge  23  marzo  1983,  n.  78,  recante
          «Aggiornamento  della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa
          alle   indennita'   operative   del   personale  militare»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85:
             «Art. 10 (Indennita' supplementare di comando navale, di
          mancato  alloggio  e  di fuori sede). - Agli ufficiali e ai
          sottufficiali     dell'Esercito,     della     Marina     e
          dell'Aeronautica  imbarcati  su  navi  in  armamento  e  in
          allestimento  e'  corrisposta  nei  giorni  di navigazione,
          purche'  di  durata  non  inferiore  a  8 ore continuative,
          l'indennita'  supplementare  di  fuori  sede  nella  misura
          mensile  del  180  per  cento  dell'indennita'  di  impiego
          operativo  stabilita in relazione al grado e all'anzianita'
          di  servizio  militare  dall'annessa  tabella I, escluse le
          maggiorazioni  indicate  alle  note  a) e b) della predetta
          tabella. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni
          di  sosta  quando  la  nave  si  trova  fuori dalla sede di
          assegnazione,  per  un  massimo  di 60 giorni consecutivi a
          decorrere dall'ultima navigazione effettuata.».
             «Art.  17 (Norme di corresponsione e cumulabilita' delle
          indennita'). - Le indennita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e
          14,   nonche'   tutte   quelle  supplementari  previste  ai
          precedenti    articoli,    fermo    comunque   il   diritto
          all'indennita'  di cui all'articolo 2, non sono corrisposte
          al personale in licenza straordinaria, al personale assente
          dal  reparto,  dalla  nave  o  dal  servizio per infermita'
          quando  questa  si  protrae oltre il quindicesimo giorno e,
          salvo  il  disposto  dell'articolo  14,  al  personale che,
          fruendo   del   trattamento   economico   di  missione  con
          percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le
          accademie,  le  scuole  e  gli  istituti  di forza armata o
          interforze, nonche' presso le universita' o all'estero.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 13, comma 2, del
          decreto  del Presidente della repubblica 18 giugno 2002, n.
          164:
             «2.  Al  personale delle Forze di polizia ad ordinamento
          civile  destinatario  dell'indennita'  di impiego operativo
          per  attivita'  di  aeronavigazione  e  di volo, al fine di
          riequilibrare  il  trattamento  economico  connesso  con la
          specifica  responsabilita'  operativa  nel  quadro generale
          dell'espletamento  dei  compiti  istituzionali,  compete un
          emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili
          di  cui  alla tabella 1 allegata al presente decreto. Detto
          emolumento compete, all'atto del passaggio alla qualifica o
          anzianita'  superiore,  nella  misura  corrispondente  alla
          nuova qualifica o anzianita'.».

                    ---->  Vedere tabella a pag. 46   <----