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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2008, n. 196

Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/2012)
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Testo in vigore dal:  1-1-2009

Art. 9

Spese di assistenza tecnica
1. Le spese sostenute per l'attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi, nonché quelle sostenute per le attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 46 del regolamento generale.
2. Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le attività riportate al comma 1.
Nota all'art. 9:
- Per il regolamento generale (CE n. 1083/2006), si veda note alle premesse.