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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 171

Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  2-11-2007

Art. 9

Compenso forfettario di impiego e di guardia
1. Al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiore alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'articolo 11 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di guardia, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 1 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.
2. Il compenso di cui al precedente comma 1 è corrisposto, in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psico-fisico e al recupero delle festività o della giornata non lavorativa, qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.
3. Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall'articolo 12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, è attribuito, con le stesse modalità previste dal presente articolo, anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.
5. Le esercitazioni, le operazioni e le attività di cui al precedente comma 3 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.
6. Le risorse destinate ai compensi di cui al presente articolo sono ripartite con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 11, comma 2, e dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è il seguente:
«2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.».
«Art. 9 (Compensi forfettari di guardia e di impiego).
- 1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa continua ad essere corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001, e all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1 sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento di cui all'art. 16 della legge finanziaria 2002. In relazione alle predette risorse il periodo di fruizione può essere elevato fino ad un massimo di 120 giorni.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'art. 11 comma 2, è corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.
4. Il compenso di cui al comma 3 è corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psico-fisico e al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.
5. Per servizi, armati e non, si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione all'art. 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.
7. Il compenso di cui al comma 6 è corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.
8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.
9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
10. Dal 1° gennaio 2003 è abrogato l'art. 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed è disapplicato l'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.».
- Il testo dell'art. 12-ter del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2001, n. 133, supplemento ordinario, è il seguente:
«Art. 12-ter. - A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con effetto dall'entrata in vigore del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2006-2009, ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi di cui all'art. 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti, in misura fino al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di 1 caporal maggiore e gradi corrispondenti.».