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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  2-11-2007

Art. 9

Premio di disattivazione per artificieri
1. Il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 1, della legge 29 maggio 1985, n. 294 (Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della Polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1985, n. 146, è il seguente:
«Art. 1. - Al personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale specializzato della Polizia di Stato e agli operai artificieri della Difesa chiamati dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro di attività antisabotaggio o antiterrorismo, ovvero impiegati in operazioni di disinnesco o neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, compete un premio di disattivazione di lire 50.000 per ogni giornata in cui esplicano effettive operazioni di rimozione o di disinnesco o di distruzione di ordigni esplosivi che presentino un reale rischio, con esclusione pertanto delle giornate dedicate ad attività di ricerca o preparatoria.
Il premio di cui al precedente comma non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi prevista dal regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, con le indennità di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e con altre indennità corrisposte allo stesso titolo.
Le modalità per la puntuale ed omogenea applicazione delle norme contenute nei commi precedenti saranno precisate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in specifiche istruzioni emanate dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'interno.».
- Il testo dell'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 [Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Copro della Guardia di finanza), a seguito dell'accordo sindacale ed del provvedimento di concertazione, sottoscritti il 20 luglio 1995 e recepiti ne decreto del Presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 395, relativi al quadriennio 1995-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, supplemento ordinario, è il seguente:
«Art. 9 (Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, da attribuire al vice sovrintendente, è calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli agenti e assistenti.
3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle Forze armate è stabilita sulla base delle tabelle A/1 e A/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e alla tabella allegata all'art. 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, è elevato a lire 200.000 giornaliere.».