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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  2-11-2007

Art. 8

Indennità per servizi esterni
2. Al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l'indennità di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1995, n. 222, supplemento ordinario, è il seguente:
«Art. 9 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a lire 5.100 lorde.
2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.
3. A decorrere dal 1° novembre 1995 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di lire 2.500 lorde per ogni turno.».
- Il testo dell'art. 11, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è il seguente:
«Art. 11 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
- 1. A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.».
- Il testo dell'art. 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è il seguente:
«Art. 9 (Servizi esterni). - 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui all'art. 9 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'art. 11 del secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminato nella misura di Euro 6,00.».