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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  2-11-2007

Art. 33

Licenza straordinaria per congedo parentale
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Note all'art. 33:
- Per gli articoli 32, 34, 36, 37, 39 e seguenti e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151, si vedano le note all'art. 15.
- Il testo dell'art. 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è il seguente:
«Art. 48 (Licenze straordinarie). - Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza straordinaria è disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza breve è soppressa.
4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.».