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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  2-11-2007

Art. 26

Indennità per servizi esterni
2. Il compenso giornaliero di cui al comma 1 è corrisposto per due volte nella medesima giornata lavorativa esclusivamente qualora il personale sia impiegato per almeno 12 ore e svolga sia nelle prime sei ore di servizio che nelle successive 6 ore un servizio esterno di durata non inferiore a 3 ore. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.
Note all'art. 26:
- Il testo dell'art. 42, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è il seguente:
«Art. 42 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
- 1. A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, è corrisposto un compenso giornaliero pari a lire 5.100 lorde.
2. A decorrere dal 1° novembre 1995 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di lire 2.500 lorde per ogni turno».
- Il testo dell'art. 50, del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1999, n. 254, è il seguente:
«Art. 50 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
- 1. A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, spetta anche al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che esercita precipuamente attività nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari, svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
2. La corresponsione del compenso di cui al comma 1, con la stessa decorrenza, è estesa al personale, di cui all'art. 41, comma 1, che esercita precipuamente attività di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela delle normative in materia di lavoro, sanità, radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'art. 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.».
- Il testo dell'art. 48, del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è il seguente:
«Art. 48 (Servizi esterni). - 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui all'art. 42 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'art. 50 del secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminato nella misura di Euro 6,00.».