stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  9-6-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 22

Indennità pensionabile
1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi Incrementi mensili lordi (euro) Valori mensili lordi (euro)
Tenente Colonnello/Maggiore 13,00 812,70
Capitano 12,70 797,60
Tenente 12,60 790,30
Sottotenente 12,10 758,30
Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante 12,30 772,10
Maresciallo capo 11,80 737,30
Maresciallo ordinario 11,40 714,40
Maresciallo 11,00 692,00
Brigadiere Capo 11,30 711,10
Brigadiere 10,70 669,20
Vice Brigadiere 10,60 665,90
Appuntato Scelto 9,50 598,90
Appuntato 8,70 545,30
Carabiniere scelto/Finanziere scelto 8,00 500,30
((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto che (con l'art. 27, comma 1) "La decorrenza delle misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007".