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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  2-11-2007

Art. 12

Congedi straordinari e aspettativa
1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.
Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro della politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, è collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneità, sino ad avvenuto trasferimento.
5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, supplemento ordinario. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 22 novembre 1993, n. 469, non convertito in legge, sono state inserite in parte nella presente legge e in parte nella legge 24 dicembre 1993, n. 538, è il seguente:
«39. Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare. I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.».
- Il testo dell'art. 15, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è il seguente:
«Art. 15 (Congedi straordinari). - 1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, il congedo straordinario è disciplinato dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportante per fatti di servizio.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, al decreto legislativo n. 443 del 1992, e al decreto ministeriale n. 228 del 2005, si vedano le note all'art. 11.