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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 91

Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/7/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2013)
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Testo in vigore dal:  19-1-2013
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Art. 3

Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie
1. Il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie ha funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali; tratta altresì le questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati, di cui al regolamento (CE) 1828/06 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, e al regolamento (CE) 1848/06 della Commissione, del 14 dicembre 2006, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali, da trasmettere alla Commissione europea in base all'articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Il Comitato, presieduto dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato, è composto:
a) dal Capo del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
b) dal Comandante del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995;
c) dai dirigenti generali degli uffici del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
d) dai dirigenti generali designati dalle amministrazioni interessate al contrasto delle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari, che sono nominati dal Ministro per le politiche europee;
e) dai componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Alle riunioni del Comitato sarà di volta in volta richiesta, a seconda degli argomenti all'ordine del giorno, la partecipazione dei membri designati dalle amministrazioni interessate e dalla Conferenza unificata.
4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale del Dipartimento e del citato Nucleo della Guardia di finanza.
5. La partecipazione al Comitato non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 24 dicembre 2012, n. 234 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che è ridenominato «Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea»".