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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2006, n. 314

Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/2020)
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Testo in vigore dal:  26-12-2020
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Art. 10

Determinazione del canone di occupazione
1. Per gli alloggi assegnati in concessione onerosa ai sensi dell'articolo 6, il canone di occupazione è stabilito moltiplicando per 3,85 per cento il valore locativo dell'immobile, calcolato secondo le modalità del presente articolo.
2. Il valore locativo è determinato dal prodotto della superficie convenzionale per il costo a metro quadrato.
3. La superficie convenzionale è stabilita sommando:
a) la superficie abitabile dell'alloggio;
b) il 25 per cento della superficie di autorimesse, terrazzi, cantine e simili pertinenze in godimento esclusivo del concessionario.
4. Le superfici di cui al comma 3, lettere a) e b), sono misurate al netto dei muri perimetrali interni. Dalla superficie, è detratta, nella misura del 50 per cento, la superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70, con un margine di tre centimetri di tolleranza.
5. Il costo base a metro quadrato per gli alloggi costruiti prima del 31 dicembre 1975, è fissato in:
a) euro 129,11 per gli alloggi situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
b) euro 116,20 per gli alloggi situati in Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
6. Per gli alloggi costruiti dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1997, il costo base a metro quadrato è determinato applicando i decreti adottati per ciascun anno dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, abrogato dall'articolo 14, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
7. Per gli immobili costruiti dopo il 31 dicembre 1997, il costo base è determinato adeguando i valori fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 18 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998, nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi negli anni precedenti.
8. Al costo base sono applicati i coefficienti correttivi stabiliti in funzione della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, dello stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, dello stato di disagio, come individuati ai successivi commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
9. In relazione alla classe demografica, si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
10. In relazione all'ubicazione degli immobili sul territorio comunale, si applicano i seguenti coefficienti:
a)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 23 SETTEMBRE 2020, N. 162))
;
b) 1,10 per la zona urbana compresa tra il centro storico e la zona periferica;
c) 1,00 per la zona urbana periferica;
d) 0,90 per la zona agricola.
11. In relazione al livello di piano dell'alloggio, si applicano i seguenti coefficienti:
a) 0,90 per gli alloggi situati al piano terreno;
b) 1,00 per gli alloggi situati ai piani intermedi;
c) 1,10 per gli alloggi situati all'ultimo piano.
12. In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 se lo stato è normale;
b) 0,80 se lo stato è mediocre;
c) 0,60 se lo stato è scadente.
13. Lo stato di disagio sussiste qualora l'alloggio è situato sull'area di pertinenza dell'istituto penitenziario. In tale caso si applica un coefficiente correttivo pari a 0,50.
((
13-bis. Per la determinazione dei canoni degli immobili ubicati nei centri storici di tutti i Comuni si fa riferimento al valore minimo di mercato calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.
Con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse sono determinati i coefficienti di merito delle predette unità immobiliari che tengono conto della presenza o meno di: ascensore; pertinenze; esposizione all'aperto; impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato; ingresso dalle portinerie degli istituti penitenziari.
))
((1))
14. Il canone di occupazione è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 23 settembre 2020, n. 162 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano assegnatari di un alloggio possono continuare a utilizzare il medesimo alloggio con adeguamento del canone alle nuove condizioni economiche di cui all'articolo 10, comma 13-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto".