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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2006, n. 231

Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/7/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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Testo in vigore dal:  28-7-2006

Art. 11

Assunzione della gente di mare
1. Gli armatori e le società di armamento procedono all'arruolamento della gente di mare mediante assunzione diretta.
Dell'avvenuta assunzione sono tenuti a dare comunicazione contestuale agli uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco.
2. La comunicazione di assunzione diretta deve contenere:
a) le generalità dell'armatore e della società di armamento;
b) il nome e il numero della nave sulla quale l'arruolato presta servizio;
c) le generalità dell'arruolato e la sua posizione anagrafica;
d) l'avvenuta registrazione nei documenti di bordo;
e) la qualifica e le mansioni dell'arruolato;
f) la tipologia di contratto stipulato, la decorrenza e la durata;
g) la forma e la misura della retribuzione;
h) il luogo e la data di conclusione del contratto;
i) l'indicazione del contratto collettivo di lavoro qualora applicato;
l) una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il rispetto di tutte le clausole del CCNL di categoria in materia di assunzione dei lavoratori.
3. L'armatore e la società di armamento, inoltre, sono tenuti a comunicare agli uffici di collocamento della gente di mare, nel cui ambito territoriale si è verificato l'imbarco, entro cinque giorni la cessazione del rapporto di lavoro nel caso di rapporto a tempo indeterminato.
4. Restano ferme tutte le norme del codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione in materia di procedure di arruolamento e di stipula del contratto di lavoro per il tramite delle Capitanerie di porto.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono definiti le modalità di comunicazione dei dati di cui ai commi 2 e 3 agli altri uffici interessati.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali del settore marittimo possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dagli armatori e dalle società di armamento, comunque non superiore al 12 per cento, sia riservata ai lavoratori svantaggiati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, stabilendo i requisiti di accesso, le percentuali di riserva e le modalità di adempimento. È preclusa in ogni caso l'assunzione ai lavoratori non in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro per essere ammessi a prestare servizio di navigazione.
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera k), del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, è il seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
(Omissis).
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381; (Omissis).».