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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 212

Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2024)
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Testo in vigore dal:  5-7-2024
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Art. 3

Titoli e corsi
1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello
((o del corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico))
;
c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
d)
((diploma accademico di dottorato di ricerca,))
conseguito al termine del
((corso di dottorato di ricerca))
nel campo corrispondente;
e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento
((o del corso di master))
.
((
2. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 le istituzioni e le istituzioni non statali accreditate ai sensi dell'articolo 11 provvedono autonomamente al rilascio delle pergamene originali dei titoli rilasciati trasmettendo al termine di ciascun anno accademico al Ministero l'elenco degli studenti ai quali sono state rilasciate le pergamene, con l'indicazione del corso frequentato e dell'anno di iscrizione allo stesso.
))
3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.
5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici
((...))
.
6. Il corso di
((dottorato di ricerca))
ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario.
((
7. Il corso di perfezionamento risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio. Il corso di master risponde ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di alta formazione permanente e ricorrente.
))
8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.
9. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.