stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 2004, n. 84

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/4/2004
nascondi
Testo in vigore dal:  15-4-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed in particolare l'articolo 2-bis, comma 10, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, così come modificato dall'articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, ed in particolare gli articoli 32-bis e 13;
Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2003;
Acquisito il parere della I Commissione permanente della Camera dei deputati;
Tenuto conto che il Senato della Repubblica non ha espresso il prescritto parere nei termini di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «3 febbraio 1993, n. 29» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) decreto legislativo n. 165/2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 Cost. conferisce tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed amanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: omssis.».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica aniministrazione e per la semplificazione amministrativa,» è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63.
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.» è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n. 195.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio evalutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999, n. 193.
- L'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:
«Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».
- Il testo vigente dell'art. 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2001, n. 19, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi» e convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70, come modificato dall'art. 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2003, n. 15, è il seguente:
«2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda.
1.-9. (Omissis).».
10. All'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
11.-15. (Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
- L'art. 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» è il seguente:
«8. All'art. 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: "sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche» è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, reca: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, reca: «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2001, n. 153.
Nota all'art. 1:
- L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle comunicazioni e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro delle comunicazioni;
c) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
d) decreto legislativo n. 165/2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed interazioni;
e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle comunicazioni.».