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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2003, n. 240

Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2014)
Testo in vigore dal:  21-8-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese
1. Le entrate pervengono alla soprintendenza mediante ordini di pagamento del competente centro di responsabilità.
2. Le altre entrate da proventi diversi sono riscosse dalla banca che gestisce il servizio di tesoreria o di cassa mediante reversali di incasso.
3. Al fine di consentire il riequilibrio finanziario nell'ambito delle soprintendenze speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attività culturali può annualmente disporre con proprio decreto che una quota non superiore al trenta per cento delle entrate di cui al comma 2 sia versata in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale quota è ripartita tra le soprintendenze interessate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive esigenze finanziarie. (1)
((2))
4. Le entrate eventuali pervenute direttamente alla soprintendenza sono annotate nel registro di cassa di cui all'articolo 7 e versate alla banca che svolge il servizio di tesoreria entro il giorno lavorativo successivo alla loro riscossione, previa emissione della reversale d'incasso.
5. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite del numero del capitolo di entrata, devono essere firmate dal soprintendente o da un suo delegato.
6. Il pagamento delle spese è disposto mediante l'emissione di mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo e muniti del numero del capitolo del bilancio sul quale grava il relativo onere.
7. Ogni mandato di pagamento deve essere corredato della documentazione giustificativa della spesa.
8. I mandati di pagamento sono firmati dal soprintendente o da un suo delegato.
9. I mandati non pagati alla fine dell'esercizio finanziario sono restituiti, tramite la banca tesoriere, alla soprintendenza per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui o per il loro annullamento.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2011, n. 75, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2011, n. 75, come modificato dal D.L. 21 gennaio 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della loro riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale".