DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2002, n. 303

Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Testo in vigore dal: 7-2-2003
                               Art. 8.
                         Direttore generale
  1. Il Direttore generale e' nominato con decreto del Ministro della
salute, su proposta del Presidente, ed e' scelto tra persone laureate
di larga, provata e documentata esperienza di direzione in materia di
gestione  ed  amministrazione.  Il  rapporto  di lavoro del Direttore
generale  e'  regolato  con  contratto  di  diritto privato di durata
massima  quinquennale.  Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni si
applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 6.
  2. Il Direttore generale:
    a) partecipa  con  voto  consultivo  alle sedute del Consiglio di
amministrazione;
    b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione;
    c) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del conto
consuntivo,  sulla scorta delle linee guida indicate dal Consiglio di
amministrazione;
    d) elabora  le proposte da sottoporre al Presidente relative alle
risorse finanziarie da assegnare con l'indicazione degli obiettivi da
conseguire;
    e) attua    quanto    previsto   nel   piano   delle   attivita',
sovrintendendo e coordinando l'attivita' dei dirigenti;
    f) promuove  lo  sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle
risorse   umane;   cura,   con   i   dirigenti,   la   definizione  e
l'aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Istituto;
    g) vigila  sistematicamente  sull'andamento  della  gestione, con
riferimento   al   piano  triennale  ed  al  budget,  sviluppando  ed
utilizzando idonei strumenti di controllo;
    h) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale non generale,
ad  esclusione  di quelli relativi ai dirigenti assegnati agli uffici
di livello dirigenziale generale;
    i) adotta  gli  atti  relativi  alla  gestione dell'Istituto, non
rientranti  nella  specifica  competenza  del  Presidente  o dei vari
dirigenti;
    l) approva  l'indizione delle procedure concorsuali in materia di
servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.
  3.  Il  Direttore  generale,  in  quanto  incluso  tra  gli  organi
dell'ente ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n.  419,  cessa  dall'incarico  nei  casi  di  cessazione  del
Presidente o del Consiglio di amministrazione.
          Nota all'art. 8:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo    29 ottobre    1999,    n.    419,   recante:
          "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
          norma  degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
          59":
              "Art.  9  (Istituto  superiore  di  sanita'  e Istituto
          superiore  per la prevenzione e la sicurezza del lavoro). -
          1.  L'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS)  e l'Istituto
          superiore  per  la  prevenzione  e  la sicurezza del lavoro
          (ISPESL)   esercitano,  nelle  materie  di  competenza  del
          Ministero     della    sanita',    funzioni    e    compiti
          tecnico-scientifici   e   di   coordinamento   tecnico.  In
          particolare,   l'ISS   svolge   funzioni   di  ricerca,  di
          sperimentazione,  di  controllo  e di formazione per quanto
          concerne   la   salute  pubblica;  l'ISPESL  e'  centro  di
          riferimento   nazionale  di  informazione,  documentazione,
          ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia
          di  tutela  della  salute e della sicurezza e benessere nei
          luoghi di lavoro.
              2.   L'ISS  e  l'ISPESL  hanno  autonomia  scientifica,
          organizzativa, amministrativa e contabile e sono sottoposti
          alla   vigilanza   del   Ministro   della   sanita'.   Essi
          costituiscono   organi   tecnico-scientifici  del  Servizio
          sanitario  nazionale, dei quali il Ministero, le regioni e,
          tramite  queste,  le  aziende sanitarie locali e le aziende
          ospedaliere  si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni
          conferite loro dalla normativa vigente.
              3.  Sono  organi  dei  due  Istituti  il presidente, il
          Consiglio  di  amministrazione,  il  direttore generale, il
          Comitato  scientifico  e  il  collegio  dei  revisori. Alla
          organizzazione degli Istituti si provvede con i regolamenti
          di  cui  all'art.  13,  che  recano  anche  disposizioni di
          raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo
          5 giugno  1998,  n.  204 e dalle altre disposizioni vigenti
          per gli enti di ricerca.
              4.  Sono abrogati l'art. 45, comma 4, ultimo periodo, e
          l'art. 48 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".