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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2002, n. 303

Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

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Testo in vigore dal:  7-2-2003

Art. 8

Direttore generale
1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Presidente, ed è scelto tra persone laureate di larga, provata e documentata esperienza di direzione in materia di gestione ed amministrazione. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 6.
2. Il Direttore generale:
a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione;
b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione;
c) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, sulla scorta delle linee guida indicate dal Consiglio di amministrazione;
d) elabora le proposte da sottoporre al Presidente relative alle risorse finanziarie da assegnare con l'indicazione degli obiettivi da conseguire;
e) attua quanto previsto nel piano delle attività, sovrintendendo e coordinando l'attività dei dirigenti;
f) promuove lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle risorse umane; cura, con i dirigenti, la definizione e l'aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Istituto;
g) vigila sistematicamente sull'andamento della gestione, con riferimento al piano triennale ed al budget, sviluppando ed utilizzando idonei strumenti di controllo;
h) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale non generale, ad esclusione di quelli relativi ai dirigenti assegnati agli uffici di livello dirigenziale generale;
i) adotta gli atti relativi alla gestione dell'Istituto, non rientranti nella specifica competenza del Presidente o dei vari dirigenti;
l) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.
3. Il Direttore generale, in quanto incluso tra gli organi dell'ente ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, cessa dall'incarico nei casi di cessazione del Presidente o del Consiglio di amministrazione.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante: "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 9 (Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro). - 1. L'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza del Ministero della sanità, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'ISS svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPESL è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.
2. L'ISS e l'ISPESL hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della sanità. Essi costituiscono organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, dei quali il Ministero, le regioni e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.
3. Sono organi dei due Istituti il presidente, il Consiglio di amministrazione, il direttore generale, il Comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli Istituti si provvede con i regolamenti di cui all'art. 13, che recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.
4. Sono abrogati l'art. 45, comma 4, ultimo periodo, e l'art. 48 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".