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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).

note: Entrata in vigore del decreto: 28-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024)
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Testo in vigore dal:  28-2-2003

Art. 31


(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato)
1. L'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza motivare la richiesta.
2. Nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad accezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto.
(art. 81, c. 3 e 4, d.lgs. n. 231/2001)
Note all'art. 31:
- Per l'art. 81 del citato decreto legislativo 2 marzo 2001, n. 231, vedi note all'art. 30.