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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2002, n. 250

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

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Testo in vigore dal:  23-11-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) all'articolo 3 il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b) e c), mediante distinte dichiarazioni del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell'intervento; quanto alle lettere d) ed f) con dichiarazione del legale rappresentante; quanto alla lettera e) con dichiarazione del legale rappresentante relativa allefinalità statutarie; quanto alla lettera g), con dichiarazione del responsabile tecnico relativa alle iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, ai titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, alla struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, al numero e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto alla lettera h), con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alla situazione reddituale o economica, l'amministrazione può richiedere prima del conferimento del contributo la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.";
b) dopo il comma 4 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autenticazione, se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";
c) all'articolo 5, comma 1, le parole da: "entro il 31 maggio antecedente" a: "di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille, di cui all'articolo 1. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza.";
d) dopo il comma 1, dell'articolo 5 è inserito il seguente:
"1-bis. Sono escluse le richieste, pervenute entro il termine di cui al comma 1, sprovviste della relazione tecnica di cui all'allegato B e, per i soggetti giuridici privati, delle attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi.";
e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Documentazione degli interventi). - 1. Le domande devono essere presentate in duplice copia, di cui una sola in bollo, secondo il modello riportato nell'allegato A, e corredate dalla relazione tecnica e relativa documentazione di cui all'allegato B. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.";
f) al comma 2 dell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti, una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.";
g) dopo il comma 2 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
"2-bis. A conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero delle opere relative a interventi per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale.";
h) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 8-bis (Revoca del conferimento). - 1. Decorsi diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento senza che sia intervenuto da parte del soggetto beneficiario un formale atto contrattuale o concessorio per la realizzazione del intervento finanziato, l'amministrazione competente per la verifica del progetto, provvede ad assegnare un termine massimo di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del soggetto beneficiario, perché dia avvio alla realizzazione dell'intervento. Scaduto inutilmente detto termine, si procederà alla revoca del contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. In caso di revoca, l'importo del contributo è integralmente versato dal beneficiario all'entrata del bilancio dello Stato; ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, per essere riassegnato nell'ambito dell'unità previsionale di base "otto per mille dell'IRPEF Stato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed utilizzato ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.
Art. 8-ter (Variazione dell'oggetto dell'intervento anche mediante utilizzo delle economie di spesa). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa acquisizione della valutazione di cui all'articolo 5, comma 2, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario o ne rappresentino un mero completamento, anche mediante utilizzo di economie di spesa sulle somme assegnate. Il decreto viene comunicato al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 90

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
- Il testo degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), è il seguente:
"Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.
Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'art. 50.
A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.
Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, reca: "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".
- Il testo dell'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999), è il seguente:
"19. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76, reca: "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, reca: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, qui pubblicato:
"Art. 3 (Requisiti soggettivi). - 1. Possono accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'art. 1 le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. È escluso in ogni caso il fine di lucro.
2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono possedere i seguenti requisiti:
a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;
d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell'otto per mille;
e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'art. 2;
f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
g) avere adeguate capacità tecniche; rilevano a tale fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, la struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti;
h) avere adeguate capacità finanziarie.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a c), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), mediante distinte dichiarazioni del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell'intervento; quanto alle lettere d), e f), con dichiarazione del legale rappresentante; quanto alla lettera e) con dichiarazione del legale rappresentante relativa alle finalità statutarie; quanto alla lettera g), con dichiarazione del responsabile tecnico relativa alle iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, ai titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, alla struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, al numero e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto alla lettera h), con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alla situazione reddituale o economica, l'amministrazione può richiedere prima del conferimento del contributo la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.
4-bis. Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autenticazione, se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".
- Il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è il seguente:
"Art. 46. - Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Art. 47. - L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.
La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva".
- Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è il seguente:
"Art. 38. - Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, qui pubblicato:
"Art. 5 (Schema del piano di ripartizione). - 1. Entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora, sulla base delle richieste pervenute alla stessa Presidenza del Consiglio entro il 15 marzo antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille, di cui all'art. 1. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza.
1-bis. Sono escluse le richieste, pervenute entro il termine di cui al comma 1, sprovviste della relazione tecnica di cui all'allegato B) e, per i soggetti giuridici privati, delle attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema di cui al comma 1 raccoglie, sulle singole iniziative, documentate a norma dell'art. 6, la valutazione delle amministrazioni competenti e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto attiene alla verifica della relazione tecnica di cui allo stesso art. 6.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno, ai fini dell'istruttoria delle richieste di cui al comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6, esamina le valutazioni delle amministrazioni interessate e provvede, eventualmente, ad ulteriori accertamenti".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, qui pubblicato:
"Art. 8 (Erogazione dei fondi e verifica dei risultati). - 1. I fondi dell'otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia.
2. I Ministeri competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell'otto per mille.
A tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.
2-bis. A conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero delle opere relative a interventi per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale.
3. Il Presidente del Consiglio riferisce annualmente al parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati".
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1999, n. 469 (Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:
"Art. 2. - Le riassegnazioni alle pertinenti unità previsionali di base di particolari entrate, previste da specifiche disposizioni legislative, anche riguardanti finanziamenti dell'Unione europea, sono disposte con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro l'anno finanziario di competenza.
2. Le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro la chiusura dell'esercizio possono essere riassegnate alle corrispondenti unità previsionali di base dell'anno successivo con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti.
3. Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le domande intese ad ottenere le riassegnazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesti, anche sulla base delle relative evidenze informatiche, l'avvenuto versamento all'entrata del bilancio e la riassegnabilità delle somme.
4. Le domande di riassegnazione prodotte dalle amministrazioni interessate vanno inoltrate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il tramite del competente Ufficio centrale del bilancio".