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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2002, n. 164

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/2025)
Testo in vigore dal:  15-8-2002

Art. 63

Tutela legale
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2500,00 per le spese legali salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
Nota all'art. 63:
- Il testo dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è riportato nella nota all'art. 40.