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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2002, n. 164

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/2025)
Testo in vigore dal:  15-8-2002

Art. 40

Tutela legale
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
Nota all'art. 40:
- La legge 22 maggio 1975, n. 152, reca "disposizioni a tutela dell'ordine pubblico"; se ne riporta l'art. 32:
"Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza".