DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

note: entrata in vigore del decreto: 1-7-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2005
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 82 (L)
                  (Onorario e spese del difensore)

    1.  L'onorario  e  le spese spettanti al difensore sono liquidati
  dall'autorita'  giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la
  tariffa  professionale  in  modo  che,  in ogni caso, non risultino
  superiori  ai  valori  medi  delle  tariffe  professionali  vigenti
  relative  ad onorari, diritti ed indennita', ((. . .)) tenuto conto
  della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza
  degli  atti  assunti  rispetto  alla  posizione  processuale  della
  persona difesa.
    2.  Nel  caso  in  cui il difensore nominato dall'interessato sia
  iscritto  in  un  elenco  degli  avvocati  di un distretto di corte
  d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente
  a  conoscere  del  merito o il magistrato davanti al quale pende il
  processo,  non  sono  dovute  le spese e le indennita' di trasferta
  previste dalla tariffa professionale.
     3.  Il  decreto  di  pagamento e' comunicato al difensore e alle
  parti, compreso il pubblico ministero.