DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

note: entrata in vigore del decreto: 1-7-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 17-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                            ART. 158 (L) 
(Spese nel  processo  in  cui  e'  parte  l'amministrazione  pubblica
     ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse) 
 
  1. Nel processo in cui e' parte  l'amministrazione  pubblica,  sono
prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: 
  ((a) il contributo unificato  nel  processo  civile,  nel  processo
amministrativo e nel processo tributario)); ((27)) 
    b) l'imposta di bollo nel processo contabile (( . . . )); ((27)) 
    c) l'imposta di registro ai  sensi  dell'articolo  59,  comma  1,
lettere a) e b), del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; 
    d) l'imposta ipotecaria e catastale ai  sensi  dell'articolo  16,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; 
    e) le  spese  forfettizzate  per  le  notificazioni  a  richiesta
d'ufficio nel processo civile. 
  2. Sono anticipate dall'erario le  indennita'  di  trasferta  o  le
spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e
gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione. 
  3. Le spese  prenotate  a  debito  e  anticipate  dall'erario  sono
recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate,
in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione  delle  spese  in
proprio favore. 
 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che  "Le
disposizioni di  cui  al  comma  6  si  applicano  alle  controversie
instaurate, nonche'  ai  ricorsi  notificati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto".