DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 94 (L) 
               Autorizzazione per l'inizio dei lavori 
               (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18) 
 
  1. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento
edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione di  quelle  a  bassa
sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83,  non
si possono iniziare lavori senza  preventiva  autorizzazione  ((...))
del competente ufficio tecnico della regione. 
  ((2. L'autorizzazione  e'  rilasciata  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta)). 
  ((2-bis.  Decorso  inutilmente  il  termine  per   l'adozione   del
provvedimento  conclusivo,  ove  il  dirigente  o   il   responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato  diniego,  sulla  domanda  di
autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando
gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo
periodo, lo sportello unico per l'edilizia  rilascia,  anche  in  via
telematica, entro quindici giorni dalla  richiesta  dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei  termini  del  procedimento,  in
assenza  di  richieste  di  integrazione  documentale  o  istruttorie
inevase e di  provvedimenti  di  diniego;  altrimenti,  nello  stesso
termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti)). 
  3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione
((...)) e' ammesso ricorso al presidente della giunta  regionale  che
decide con provvedimento definitivo. 
  4. I lavori devono essere  diretti  da  un  ingegnere,  architetto,
geometra  o  perito  edile  iscritto  nell'albo,  nei  limiti   delle
rispettive competenze.