DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 17 (L) 
          Riduzione o esonero dal contributo di costruzione 
       (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; 
 decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in 
  legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; 
           legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; 
              legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60) 
 
  1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche  ad
edifici esistenti, il contributo afferente al permesso  di  costruire
e' ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione  qualora  il
titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione  con  il
comune,  ad  applicare  prezzi  di  vendita  e  canoni  di  locazione
determinati ai sensi della  convenzione-tipo  prevista  dall'articolo
18. 
  2. Il contributo per la realizzazione  della  prima  abitazione  e'
pari a quanto stabilito per la corrispondente  edilizia  residenziale
pubblica, purche' sussistano i requisiti indicati dalla normativa  di
settore. 
  3. Il contributo di costruzione non e' dovuto: 
    a) per gli interventi da  realizzare  nelle  zone  agricole,  ivi
comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze dell'imprenditore agricolo a  titolo  principale,  ai  sensi
dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; 
    b) per gli interventi di ristrutturazione e  di  ampliamento,  in
misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari; 
    c) per gli impianti, le attrezzature, le  opere  pubbliche  o  di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti
nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici; 
    d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme  o  di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita'; 
    e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia,  alla  conservazione,  al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle  norme
urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-storica
e ambientale. 
  4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta' dello
Stato, nonche' per gli interventi di  manutenzione  straordinaria  di
cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti  aumento
del carico urbanistico, il contributo di costruzione  e'  commisurato
alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purche' ne  derivi
un aumento della superficie calpestabile. 
  4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana,
((di  decarbonizzazione,   efficientamento   energetico,   messa   in
sicurezza  sismica  e  contenimento  del  consumo  di   suolo,))   di
ristrutturazione, nonche' di recupero e riuso degli immobili dismessi
o in via di dismissione, il contributo di costruzione e'  ridotto  in
misura non inferiore del 20 per  cento  rispetto  a  quello  previsto
dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la  facolta'  di
deliberare ulteriori riduzioni del contributo  di  costruzione,  fino
alla completa esenzione dallo stesso.