DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)

note: L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2023)
Testo in vigore dal: 6-2-2003
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 19 (L) 
                 (( (L'approvazione del progetto) )) 
 
  ((1.  Quando  l'opera  da  realizzare  non  risulta  conforme  alle
previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore puo'  essere
disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con  le
modalita' di cui ai commi seguenti. (L) 
  2. L'approvazione del progetto preliminare o  definitivo  da  parte
del consiglio comunale,  costituisce  adozione  della  variante  allo
strumento urbanistico. (L) 
  3. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di approvazione
del progetto  preliminare  o  definitivo  da  parte  della  autorita'
competente e' trasmesso al  consiglio  comunale,  che  puo'  disporre
l'adozione della corrispondente variante allo strumento  urbanistico.
(L) 
  4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la  Regione  o  l'ente  da
questa delegato all'approvazione del piano urbanistico  comunale  non
manifesta il proprio dissenso entro il  termine  di  novanta  giorni,
decorrente dalla ricezione della delibera del  consiglio  comunale  e
della relativa  completa  documentazione,  si  intende  approvata  la
determinazione del consiglio comunale, che in una  successiva  seduta
ne dispone l'efficacia. (L) ))