DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)

note: L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 52-quinquies 
(Disposizioni particolari per le infrastrutture  lineari  energetiche
          facenti parte delle reti energetiche nazionali). 
 
  1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete
nazionale di trasmissione  dell'energia  elettrica,  individuate  nel
piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo  3,  comma
2, del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79,  ed  all'articolo
1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, come modificate dall'articolo  1,  comma  26,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' le disposizioni di cui al
comma 6 e all'articolo 52-quater, comma 6. 
  2.  Per  le   infrastrutture   lineari   energetiche,   individuate
dall'Autorita' competente come appartenenti alla rete  nazionale  dei
gasdotti di cui all'articolo 9  del  decreto  legislativo  23  maggio
2000,  n.  164,  per  i  gasdotti  di   approvvigionamento   di   gas
dall'estero,  incluse  le  operazioni  preparatorie  necessarie  alla
redazione dei progetti e  le  relative  opere  connesse,  e  per  gli
oleodotti  facenti  parte  delle   reti   nazionali   di   trasporto,
l'autorizzazione alla  costruzione  ed  all'esercizio  delle  stesse,
rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende  la  dichiarazione
di  pubblica  utilita'  dell'opera,   la   valutazione   di   impatto
ambientale,  ove  prevista  dalla  normativa   vigente,   ovvero   la
valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  8   settembre   1997,   n.   357,
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in  essa
compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei  piani  di
gestione   e   tutela    del    territorio    comunque    denominati.
L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai  fini  urbanistici  ed
edilizi   nonche'   paesaggistici,   ogni    altra    autorizzazione,
concessione, approvazione, parere,  atto  di  assenso  e  nulla  osta
comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo
a costruire e ad  esercire  tutte  le  opere  e  tutte  le  attivita'
previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti
dalle   norme    di    sicurezza    vigenti.    Per    il    rilascio
dell'autorizzazione,  ai  fini  della  verifica   della   conformita'
urbanistica dell'opera, e' fatto  obbligo  di  richiedere  il  parere
motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano  le  opere  da
realizzare. Il rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto del
termine entro il quale e' prevista la conclusione del procedimento. I
soggetti titolari o gestori di  beni  demaniali,  di  aree  demaniali
marittime e lacuali,  fiumi,  torrenti,  canali,  miniere  e  foreste
demaniali,  strade  pubbliche,   aeroporti,   ferrovie,   funicolari,
teleferiche, e  impianti  similari,  linee  di  telecomunicazione  di
pubblico  servizio,  linee  elettriche,  che  siano  interessati  dal
passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti
di importazione di gas dall'estero, partecipano  al  procedimento  di
autorizzazione alla costruzione e  in  tale  ambito  sono  tenuti  ad
indicare le modalita'  di  attraversamento  degli  impianti  ed  aree
interferenti. Qualora tali  modalita'  non  siano  indicate  entro  i
termini di conclusione  del  procedimento,  il  soggetto  richiedente
l'autorizzazione alla costruzione dei  gasdotti  entro  i  successivi
trenta giorni propone direttamente  ai  soggetti  sopra  indicati  le
modalita' di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta  giorni
senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e
approvate con il  decreto  di  autorizzazione  alla  costruzione.  Il
procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi
dalla data di presentazione della richiesta,  o  di  sei  mesi  dalla
stessa data ove non sia prescritta la  procedura  di  valutazione  di
impatto  ambientale.  Il   provvedimento   finale   comprende   anche
l'approvazione del  progetto  definitivo  e  determina  l'inizio  del
procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II. 
  2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche  lineari,
venga determinato, nell'ambito della  procedura  di  VIA,  che  debba
svolgersi anche la verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico
disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti  pubblici,  di
cui al decreto legislativo  18  aprile  2016  n.  50,  il  proponente
presenta il piano per l'espletamento delle  operazioni  di  cui  alle
lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva e' realizzata  a
integrazione  della  progettazione  preliminare   ((...))   e   viene
completata con la redazione della relazione  archeologica  definitiva
((di cui al citato articolo 25, comma  9));  ai  sensi  del  comma  9
dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura
si  conclude  con  l'approvazione  del  soprintendente   di   settore
territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta
giorni dalla data in cui il soggetto  proponente  ha  comunicato  gli
esiti delle attivita'  svolte  in  attuazione  del  piano.  ((PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120)). 
  2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e  il  rispetto  della
normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti  al  regime  di
denuncia di inizio attivita' i rifacimenti di metanodotti  esistenti,
necessari per ragioni  di  obsolescenza,  che  siano  effettuati  sul
medesimo  tracciato,  nonche'  le  relative  dismissioni  dei  tratti
esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica  vigente,
sono altresi' realizzabili  tramite  regime  di  denuncia  di  inizio
attivita'  anche  i  rifacimenti   di   metanodotti   che,   restando
all'interno della relativa fascia  di  servitu',  si  discostino  dal
tracciato esistente. 
  3. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di  urgenza,  oltre
ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis,  comma  2,  il
decreto di esproprio o di occupazione anticipata puo' altresi' essere
emanato ed  eseguito,  in  base  alla  determinazione  urgente  delle
indennita'  di   espropriazione,   senza   particolari   indagini   o
formalita', con le modalita' di cui all'articolo  52-nonies,  per  le
infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica  utilita'.
Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni  dalla
data     di     ricevimento     dell'istanza     del     beneficiario
dell'espropriazione. 
  4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e  gli
obblighi di informativa posti a carico del  soggetto  proponente  per
garantire il coordinamento e la salvaguardia del  sistema  energetico
nazionale e la tutela ambientale e dei  beni  culturali,  nonche'  il
termine  entro  il  quale  l'infrastruttura  lineare  energetica   e'
realizzata. 
  5. Per le infrastrutture lineari energetiche di  cui  al  comma  2,
l'atto conclusivo del procedimento di cui  al  comma  2  e'  adottato
d'intesa con le Regioni interessate, previa acquisizione  del  parere
degli enti locali ove ricadono le infrastrutture,  da  rendere  entro
trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere  si  intende
acquisito. 
  6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione  o  le
Regioni  interessate  nel  termine   prescritto   per   il   rilascio
dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi  di  sussidiarieta'  e
leale collaborazione, si provvede, entro i  successivi  sei  mesi,  a
mezzo di un collegio tecnico  costituito  d'intesa  tra  il  Ministro
delle attivita' produttive e la Regione  interessata,  ad  una  nuova
valutazione  dell'opera   e   dell'eventuale   proposta   alternativa
formulata dalla  Regione  dissenziente.  Ove  permanga  il  dissenso,
l'opera e' autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri, integrato con il Presidente della Regione  interessata,  su
proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con  il
Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
  7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui  al  comma  2  si
applicano le disposizioni dell'articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6.