DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)

note: L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2023)
Testo in vigore dal: 6-2-2003
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 42 (L) 
                        Indennita' aggiuntive 
 
  1. Spetta una indennita' aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o  al
compartecipante che, per  effetto  della  procedura  espropriativa  o
della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in
parte l'area direttamente coltivata da almeno  un  anno  prima  della
data in cui vi e' stata la dichiarazione di pubblica utilita'. (L) 
  2. L'indennita' aggiuntiva e' ((determinata ai sensi  dell'articolo
40, comma 4,)) ed e'  corrisposta  a  seguito  di  una  dichiarazione
dell'interessato e di un riscontro della  effettiva  sussistenza  dei
relativi presupposti. (L)