DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)

note: L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 29-4-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 4 (L) 
     Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari 
 
  1. I beni appartenenti  al  demanio  pubblico  non  possono  essere
espropriati   fino   a   quando   non   ne   viene   pronunciata   la
sdemanializzazione. (L) 
  1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere  espropriati
o asserviti coattivamente se non viene pronunciato  il  mutamento  di
destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica  o
di pubblica utilita' sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.
(24) 
  ((1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa  paesaggistica,
si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli
elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1,  fatta  salva
la possibilita' che la regione, o un comune da essa  delegato,  possa
esprimere  caso  per  caso  una  diversa  valutazione,  con   congrua
motivazione,   nell'ambito   del   procedimento   autorizzativo   per
l'adozione  del  provvedimento  che  dichiara  la  pubblica  utilita'
dell'infrastruttura. 
  1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica,
si intendono sempre compatibili con l'esercizio  dell'uso  civico  le
ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, gia'  esistenti,  di
cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per
ragioni di obsolescenza, purche' siano  realizzate  con  le  migliori
tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato  della
linea gia' esistente o nelle sue immediate adiacenze)). 
  2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile  dello  Stato  e
degli altri enti pubblici possono essere espropriati  per  perseguire
un interesse pubblico di rilievo superiore a quello  soddisfatto  con
la precedente destinazione. (L) 
  3. I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della  legge  27
maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi  e'  il
previo accordo con la Santa Sede. (L) 
  4. Gli edifici aperti al culto non possono  essere  espropriati  se
non per gravi ragioni previo accordo: 
    a) con la competente autorita' ecclesiastica, se aperti al  culto
cattolico; 
    b) con l'Unione  delle  Chiese  cristiane,  se  aperti  al  culto
pubblico avventista; 
    c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se  aperti
al culto pubblico delle chiese ad esse associate; 
    d) con l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane,  se  destinati
all'esercizio pubblico del culto ebraico: 
    e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti
al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte; 
    f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in  Italia  con
l'organo responsabile della comunita' interessata, se aperti al culto
della medesima Chiesa; 
    g) col rappresentante di ogni altra  confessione  religiosa,  nei
casi previsti dalla legge. (L) 
  5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate  dal  diritto
internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali
cui l'Italia aderisce. (L) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  E' stato ripristinato il  testo  gia'  in  vigore  dal  2/2/2016  a
seguito della soppressione della lettera a) dell'art. 60, comma 4 del
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che disponeva la modifica del comma 1-bis
del presente articolo, ad opera della L. 11 settembre 2020,  n.  120,
di conversione del D.L. medesimo.