DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 22 (L) 
(Interventi subordinati  a  segnalazione  certificata  di  inizio  di
                             attivita'). 
 
  1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio
di attivita' di cui all'articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.
241,  nonche'  in  conformita'  alle   previsioni   degli   strumenti
urbanistici,   dei   regolamenti   edilizi   e    della    disciplina
urbanistico-edilizia vigente: 
    a)  gli  interventi  di   manutenzione   straordinaria   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera  b),  qualora  riguardino  le  parti
strutturali dell'edificio ((o i prospetti)); 
    b) gli interventi di restauro e di  risanamento  conservativo  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le  parti
strutturali dell'edificio; 
    c)  gli  interventi   di   ristrutturazione   edilizia   di   cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),  diversi  da  quelli  indicati
nell'articolo 10, comma 1, lettera c. 
  2. Sono, altresi', realizzabili mediante  segnalazione  certificata
di inizio attivita' le varianti  a  permessi  di  costruire  che  non
incidono sui  parametri  urbanistici  e  sulle  volumetrie,  che  non
modificano  la  destinazione  d'uso  e  la  categoria  edilizia,  non
alterano la sagoma dell'edificio  qualora  sottoposto  a  vincolo  ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  successive
modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute  nel
permesso  di  costruire.  Ai   fini   dell'attivita'   di   vigilanza
urbanistica  ed  edilizia,  nonche'  ai  fini  dell'agibilita',  tali
segnalazioni certificate  di  inizio  attivita'  costituiscono  parte
integrante del  procedimento  relativo  al  permesso  di  costruzione
dell'intervento principale e possono essere  presentate  prima  della
dichiarazione di ultimazione dei lavori. 
  2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio
attivita'  e  comunicate  a  fine   lavori   con   attestazione   del
professionista,  le  varianti  a  permessi  di  costruire   che   non
configurano  una  variazione  essenziale,  a  condizione  che   siano
conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate  dopo
l'acquisizione degli  eventuali  atti  di  assenso  prescritti  dalla
normativa sui vincoli paesaggistici,  idrogeologici,  ambientali,  di
tutela del patrimonio storico,  artistico  ed  archeologico  e  dalle
altre normative di settore. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222. 
  4. Le regioni a statuto ordinario  con  legge  possono  ampliare  o
ridurre l'ambito applicativo  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
precedenti. Restano, comunque,  ferme  le  sanzioni  penali  previste
all'articolo 44. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222. 
  6. La realizzazione degli interventi di cui al  presente  Capo  che
riguardino   immobili   sottoposti   a   tutela    storico-artistica,
paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico, e' subordinata
al preventivo rilascio del  parere  o  dell'autorizzazione  richiesti
dalle relative  previsioni  normative.  Nell'ambito  delle  norme  di
tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui  al  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 
  7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato  di  chiedere  il
rilascio  di  permesso  di  costruire  per  la  realizzazione   degli
interventi di cui al presente Capo, senza obbligo del  pagamento  del
contributo di  costruzione  di  cui  all'articolo  16,  salvo  quanto
previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23. In  questo
caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed  e'  soggetta
all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.