DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
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(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
vigente al 26/09/2023
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 20 (R) 
      (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). 
 
  1.  La  domanda  per  il  rilascio  del  permesso   di   costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai  sensi  dell'articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata  da  un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati  progettuali
richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti
previsti  dalla  parte  II.  La  domanda  e'  accompagnata   da   una
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri  la  conformita'
del progetto agli strumenti urbanistici  approvati  ed  adottati,  ai
regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare,
alle    norme    antisismiche,     di     sicurezza,     antincendio,
igienico-sanitarie, alle norme  relative  all'efficienza  energetica.
(29) 
  1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi,  previa
intesa in Conferenza  unificata,  entro  90  giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  sono  definiti  i   requisiti
igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. 
  2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli  articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni.
L'esame delle domande  si  svolge  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  presentazione  della  domanda,  il
responsabile del  procedimento  cura  l'istruttoria  e,  formula  una
proposta di provvedimento, corredata da  una  dettagliata  relazione,
con la qualificazione  tecnico-giuridica  dell'intervento  richiesto.
Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso,  comunque
denominati, resi da amministrazioni  diverse,  si  procede  ai  sensi
degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. (29) 
  4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga  che  ai  fini
del rilascio del  permesso  di  costruire  sia  necessario  apportare
modifiche di modesta entita' rispetto al progetto  originario,  puo',
nello stesso termine di cui al comma 3,  richiedere  tali  modifiche,
illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla  richiesta
di modifica entro il termine fissato  e,  in  caso  di  adesione,  e'
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al presente  comma  sospende,  fino  al  relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 
  5. Il termine di cui al comma 3 puo'  essere  interrotto  una  sola
volta dal responsabile del procedimento, entro  trenta  giorni  dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione  presentata
e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o  che
questa non possa acquisire autonomamente. In  tal  caso,  il  termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione  della  documentazione
integrativa. 
  5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127. 
  6. Il provvedimento finale,  che  lo  sportello  unico  provvede  a
notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal   dirigente   o   dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di  trenta  giorni  dalla
proposta di cui al comma 3. Qualora  sia  indetta  la  conferenza  di
servizi di cui al  medesimo  comma,  la  determinazione  motivata  di
conclusione  del  procedimento,  assunta  nei  termini  di  cui  agli
articoli 14  e  seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive  modificazioni,  e',  ad  ogni  effetto,  titolo  per   la
realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo  e'
fissato in quaranta giorni con  la  medesima  decorrenza  qualora  il
dirigente  o  il  responsabile  del  procedimento  abbia   comunicato
all'istante i motivi che ostano all'accoglimento  della  domanda,  ai
sensi dell'articolo 10-bis della citata legge  n.  241  del  1990,  e
successive modificazioni.  Dell'avvenuto  rilascio  del  permesso  di
costruire e' data notizia al pubblico  mediante  affissione  all'albo
pretorio. Gli estremi del permesso di  costruire  sono  indicati  nel
cartello esposto presso il cantiere, secondo le  modalita'  stabilite
dal regolamento edilizio. (29) 
  7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei  soli  casi
di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione
del responsabile del procedimento. 
  8.  (L)  Decorso  inutilmente  il  termine   per   l'adozione   del
provvedimento  conclusivo,  ove  il  dirigente  o   il   responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato  diniego,  sulla  domanda  di
permesso di costruire si intende formato il  silenzio-assenso,  fatti
salvi  i  casi  in  cui  sussistano  vincoli   relativi   all'assetto
idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 14  e  seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. ((Fermi restando  gli  effetti  comunque
prodotti dal silenzio, lo sportello  unico  per  l'edilizia  rilascia
anche in  via  telematica,  entro  quindici  giorni  dalla  richiesta
dell'interessato, un'attestazione circa il decorso  dei  termini  del
procedimento, in assenza di richieste di integrazione  documentale  o
istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti,  nello
stesso  termine,  comunica  all'interessato  che   tali   atti   sono
intervenuti.)) 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127. 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98. 
  11. Il termine per il rilascio del permesso di  costruire  per  gli
interventi di cui all'articolo 22,  comma  7,  e'  di  settantacinque
giorni dalla data di presentazione della domanda. 
  12. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in
relazione  agli  adempimenti  di  competenza  delle   amministrazioni
statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni  contenute  nelle
leggi regionali che prevedano misure di ulteriore  semplificazione  e
ulteriori riduzioni di termini procedimentali. 
  13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque,  nelle
dichiarazioni o attestazioni o  asseverazioni  di  cui  al  comma  1,
dichiara  o  attesta  falsamente  l'esistenza  dei  requisiti  o  dei
presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la  reclusione  da
uno a tre anni.  In  tali  casi,  il  responsabile  del  procedimento
informa il competente ordine professionale  per  l'irrogazione  delle
sanzioni disciplinari. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art.13, comma 2-bis)  che
"Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni
di cui al comma 2 entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto".