DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
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(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 16 (L) 
Contributo per il  rilascio  del  permesso  di  costruire  (legge  28
gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e  5;  11;
legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537,
art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere
b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11  marzo
1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22,
 art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2) 
 
  1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del
permesso di costruire comporta la  corresponsione  di  un  contributo
commisurato all'incidenza degli oneri di  urbanizzazione  nonche'  al
costo di costruzione, secondo  le  modalita'  indicate  nel  presente
articolo. 
  2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione  e'
corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire
e, su richiesta dell'interessato, puo' essere rateizzata. A  scomputo
totale o parziale della quota dovuta, il titolare del  permesso  puo'
obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione,  nel
rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio  1994,  n.
109, e successive modificazioni,  con  le  modalita'  e  le  garanzie
stabilite  dal  comune,  con  conseguente  acquisizione  delle  opere
realizzate al patrimonio indisponibile del comune. 
  2-bis.  Nell'ambito  degli  strumenti  attuativi   e   degli   atti
equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi  in  diretta
attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta
delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di  importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma  1,  lettera  c),
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   funzionali
all'intervento di trasformazione urbanistica  del  territorio,  e'  a
carico  del  titolare  del  permesso  di  costruire   e   non   trova
applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  3. La  quota  di  contributo  relativa  al  costo  di  costruzione,
determinata all'atto del rilascio, e' corrisposta in  corso  d'opera,
con le modalita' e  le  garanzie  stabilite  dal  comune,  non  oltre
sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione. 
  4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e  secondaria
e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale  in  base  alle
tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in
relazione: 
    a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; 
    b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; 
    c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti; 
    d)  ai  limiti  e  rapporti  minimi   inderogabili   fissati   in
applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo  e  ultimo  comma,
della legge 17  agosto  1942,  n.  1150,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, nonche' delle leggi regionali; 
    d-bis) alla  differenziazione  tra  gli  interventi  al  fine  di
incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore  densita'  del
costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), anziche' quelli di nuova costruzione; 
    d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi
su aree o immobili in variante  urbanistica  ((o  in  deroga)).  Tale
maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, e' suddiviso
in misura non inferiore al 50 per cento tra  il  comune  e  la  parte
privata ed e' erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di
contributo  straordinario,  che  attesta  l'interesse  pubblico,   in
versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per  la
realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto
in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da  destinare
a servizi di pubblica  utilita',  edilizia  residenziale  sociale  od
opere pubbliche. 
  4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo  della
lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse  disposizioni
delle legislazioni regionali e degli strumenti  urbanistici  generali
comunali. 
  5. Nel caso di mancata definizione delle  tabelle  parametriche  da
parte della regione e fino alla definizione delle tabelle  stesse,  i
comuni  provvedono,  in  via  provvisoria,  con   deliberazione   del
consiglio comunale, secondo i parametri di  cui  al  comma  4,  fermo
restando quanto previsto dal comma 4-bis. 
  6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri  di
urbanizzazione primaria e secondaria, in  conformita'  alle  relative
disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi
delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. 
  7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi  ai  seguenti
interventi: strade residenziali, spazi  di  sosta  o  di  parcheggio,
fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia  elettrica
e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. 
  7-bis. Tra gli interventi di  urbanizzazione  primaria  di  cui  al
comma 7  rientrano  i  cavedi  multiservizi  e  i  cavidotti  per  il
passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree  individuate
dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni. 
  8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti
interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo  nonche'
strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati
di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi,
impianti sportivi di  quartiere,  aree  verdi  di  quartiere,  centri
sociali e attrezzature  culturali  e  sanitarie.  Nelle  attrezzature
sanitarie sono ricomprese le opere, le  costruzioni  e  gli  impianti
destinati allo smaltimento, al riciclaggio  o  alla  distruzione  dei
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica
di aree inquinate. 
  9. Il costo di costruzione  per  i  nuovi  edifici  e'  determinato
periodicamente  dalle  regioni  con  riferimento  ai  costi   massimi
ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a
norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge  5
agosto  1978,  n.  457.  Con  lo  stesso  provvedimento  le   regioni
identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate  nelle  vigenti  disposizioni  di  legge  per  l'edilizia
agevolata, per le quali  sono  determinate  maggiorazioni  del  detto
costo di costruzione in misura non superiore al  50  per  cento.  Nei
periodi intercorrenti tra  le  determinazioni  regionali,  ovvero  in
eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione  e'
adeguato annualmente, ed autonomamente, in  ragione  dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale
di  statistica  (ISTAT).  Il  contributo  afferente  al  permesso  di
costruire comprende una quota di detto costo,  variabile  dal  5  per
cento al 20  per  cento,  che  viene  determinata  dalle  regioni  in
funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni  e
della loro destinazione ed ubicazione. 
  10. Nel caso  di  interventi  su  edifici  esistenti  il  costo  di
costruzione e' determinato in relazione  al  costo  degli  interventi
stessi, cosi'  come  individuati  dal  comune  in  base  ai  progetti
presentati  per  ottenere  il  permesso  di  costruire.  Al  fine  di
incentivare il recupero del patrimonio edilizio  esistente,  per  gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,  comma
1, lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di deliberare  che
i costi di costruzione ad essi relativi  siano  inferiori  ai  valori
determinati per le nuove costruzioni.