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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 195

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo.

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Testo in vigore dal:  9-6-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante disposizioni per l'ordinamento della professione di biologo;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo, nonché il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 24 ottobre 1997;
Udito l'Ordine nazionale dei biologi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Considerata l'opportunità di abolire il tirocinio post-lauream prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, atteso che il nuovo ordinamento didattico, previsto dalla tabella XXV, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 334, e successive modificazioni ed integrazioni, ha affiancato agli insegnamenti
teorici numerose attività pratiche con esercitazioni di laboratorio;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e ad
interim Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, che prevede che agli esami di Stato per abilitazione all'esercizio della professione di biologo possono essere ammessi i laureati in scienze biologiche che hanno compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream, è abrogato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle sessioni degli esami di Stato dell'anno 2001.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 1, Università della

ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 350

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amminitrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico del1e disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operata il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
- La legge 24 maggio 1967, n. 396, reca: "Ordinamento della professione di biologo".
- La legge 8 dicembre 1956, n. 1378, reca: "Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, recante: "Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1983, n. 19.
- L'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;".
Nota all'art.1:
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, si veda nelle note alle premesse.