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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 2001, n. 144

Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2017)
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Testo in vigore dal:  26-8-2017
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Art. 2

Attività di bancoposta
1. Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono:
a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali;
b) raccolta del risparmio postale;
c) prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione di moneta elettronica e di altri di mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario;
d) servizio di intermediazione in cambi;
e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati;
f) servizi di investimento ed accessori di cui all'articolo 12.
f-bis) servizio di riscossione di crediti;
f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7.
2. Poste è autorizzata a prestare tutti i servizi di bancoposta senza necessità di iscrizione in albi od elenchi.
2-bis. Poste può stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari nonché esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali.
3. In quanto compatibili, si applicano alle attività di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attività di intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145 del testo unico bancario.
4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e attività di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis, 30, 31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, 195.
((3))
5. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.
6. Il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili.
7. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di prescrizione.
8. Poste non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.
9. Per l'esercizio dell'attività di bancoposta, Poste si avvale di strutture organizzative autonome. È tenuta, altresì, ad istituire un sistema di separazione contabile dell'attività di bancoposta rispetto alle altre attività.
9-bis. Poste, nell'esercizio dell'attività di bancoposta, può svolgere attività di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera a)) che "Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e successive modificazioni, volto a definire le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta delle disposizioni del testo unico finanza, come modificato dal presente decreto, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche. Nelle more dell'adozione del predetto provvedimento:
a) i rinvii al testo unico finanza contenuti nell'articolo 2, comma 4, del citato decreto n. 144 del 2001 devono intendersi riferiti agli articoli 5; 6, commi 1, lettera c-bis); 2, 2-bis e 2-quater; 6-bis; 6-ter; 7, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis; 7-bis; 7-ter; 7-decies; 8; da 21 a 23; 24-bis; 25; 25-bis; 25-ter; 30; 31, commi 1, 3, 3-bis e 7; da 32 a 32-ter; 59; 168; 190; commi 1 e 3; 190-bis; 190.4; 194-bis; 194-quater; 194-quinquies; 194-sexies; 194-septies; 195; 195-bis; 195-quinquies del medesimo testo unico finanza, come modificato dal presente decreto e alle relative disposizioni attuative".