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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2001.
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/02/2001, n. 42 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  30-3-2001

Art. 71

(Iscrizioni e trascrizioni)
1. Negli archivi di cui all'articolo 10, si iscrivono:

a) le dichiarazioni di morte che sono fatte direttamente all'ufficiale dello stato civile;
b) gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile forma in seguito ad avviso, notizia e denuncia avuti da ospedali, da case di cura o di riposo, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria;
c) gli atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule predisposte;
d) gli atti formati ai sensi degli articoli 75 e 78.

2. Nei medesimi archivi si trascrivono:

a) gli atti di morte ricevuti dall'estero;
b) gli atti e i processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
c) gli atti di morte, compilati dagli ufficiali designati nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.