DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 14-6-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
           Uscita dal territorio dello Stato e reingresso 
 
  1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in
uno Stato non appartenente allo  spazio  di  libera  circolazione  e'
tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di  frontiera.  ((PERIODO
ABROGATO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69)). ((29)) 
  2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia  che,  dopo
esserne uscito, intende farvi ritorno, il  reingresso  e'  consentito
previa  esibizione  al  controllo  di  frontiera  del  passaporto   o
documento equivalente e del permesso di soggiorno o  della  carta  di
soggiorno in corso di validita'. 
  3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno e'  scaduto  da  non
piu' di sessanta giorni  e  che  ne  abbia  chiesto  il  rinnovo  nel
rispetto dei termini, per rientrare nel  territorio  dello  Stato  e'
tenuto  a  munirsi  di  visto   di   reingresso,   rilasciato   dalla
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana  nel   Paese   di
provenienza, previa esibizione del  documento  scaduto.  Il  predetto
termine di  sessanta  giorni  non  si  applica  nei  confronti  dello
straniero  che  si  e'  allontanato  dal  territorio  nazionale   per
adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso
di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello  straniero,
dei suoi parenti di  I°  grado  o  del  coniuge,  fermo  restando  il
possesso dei requisiti  previsti  per  il  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno. 
  4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perche'  smarrito
o sottratto, e' tenuto a  richiedere  il  visto  di  reingresso  alla
competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia  della
denuncia del furto o dello smarrimento, il  visto  di  reingresso  e'
rilasciato  previa  verifica  dell'esistenza  del  provvedimento  del
questore concernente il soggiorno. 
  5. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 18 OTTOBRE 2004, N. 334. 
 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69 ha disposto (con l'art. 18, comma  6)
che "Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per
quelle di cui al comma 1, lettera a),  numero  2),  capoverso  1-bis,
nonche' alle lettere c)  e  d),  numeri  2)  e  4),  si  applicano  a
decorrere dalla data di  avvio  in  esercizio  dei  relativi  sistemi
informativi  per  le  frontiere,  l'immigrazione  e   la   sicurezza,
comunicata ufficialmente dalla Commissione europea".