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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  18-11-1999

Art. 61

Disposizione transitoria
1. La condizione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 52, comma 1, è richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Piazza, Ministro per la funzione pubblica

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Turco, Ministro per la solidarietà sociale

Balbo, Ministro per le pari opportunità

Dini, Ministro degli affari esteri

Russo Jervolino, Ministro dell'interno

Diliberto, Ministro di grazia e giustizia

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione

Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione

Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bindi, Ministro della sanità

Zecchino, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1999

Atti di Governo, registro n. 117,

foglio n. 29, con esclusione del

comma 3 dell'art. 29, del comma 6

dell'art. 50 e dell'art. 51, ai sensi della deliberazione della sezione del controllo adottata nell'adunanza del 25 ottobre 1999.