DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 25-2-2005
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 46
               Accesso degli stranieri alle universita'

    1.  In  armonia  con  gli orientamenti comunitari sull'accesso di
  studenti  stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla
  base   di   criteri   predeterminati   e   in   applicazione  della
  regolamentazione   sugli   accessi   all'istruzione  universitaria,
  stabiliscono,  entro  il  31  dicembre  di ogni anno, il numero dei
  posti  da  destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri
  ai  corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo.
  anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e
  della  cooperazione  allo  sviluppo,  fatti  salvi  gli  accordi di
  collaborazione  universitaria  con  i  Paesi terzi. Sono ammessi in
  soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi
  di  accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo,
  nonche' di accordi fra universita' italiane e universita' dei Paesi
  interessati,  studenti  stranieri  beneficiari  di borse di studio,
  assegnate  per  l'intera  durata  dei corsi medesimi, dal Ministero
  degli  affari  esteri  o  dal Governo del Paese di provenienza. Nel
  caso  di  accesso  a  corsi  a  numero  programmato l'ammissione e'
  comunque  subordinata alla verifica delle capacita' ricettive delle
  strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
    2.  Sulla  base  dei  dati forniti dalle universita' al Ministero
  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
  del  comma 1, e' emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo
  39  del  testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i
  conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di
  ingresso.  A  tal  fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza e'
  valutata  considerando  anche le garanzie prestate con le modalita'
  di cui all'articolo 34, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i
  servizi  abitativi  forniti da pubbliche amministrazioni o da altri
  soggetti   pubblici   o   privati   italiani,  o  per  i  quali  le
  amministrazioni  stesse  o gli altri soggetti attestino che saranno
  forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.
    3. Le universita' italiane istituiscono, anche in convenzione con
  altre istituzioni formative con enti locali e con le regioni, corsi
  di  lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti
  dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di
  soggiorno  per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di
  cui  al  comma  2,  nonche' gli stranieri indicati all'articolo 39,
  comma  5,  del  testo  unico,  i quali non siano in possesso di una
  certificazione  attestante  una  adeguata  conoscenza  della lingua
  italiana.  Al  termine  dei  corsi  e'  rilasciato  un attestato di
  frequenza.
    4.  I  visti  e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono
  rinnovati  agli  studenti  che  nel  primo  anno  di  corso abbiano
  superato  una  verifica  di profitto e negli anni successivi almeno
  due  verifiche.  Per  gravi  motivi  di salute o di forza maggiore,
  debitamente  documentati,  il  permesso  di  soggiorno  puo' essere
  rinnovato  anche allo studente che abbia superato una sola verifica
  di  profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi
  non  possono essere comunque, rilasciati per piu' di tre anni oltre
  la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno puo' essere
  ulteriormente    rinnovato    per    conseguire    il   titolo   di
  specializzazione   o   il   dottorato  di  ricerca  per  la  durata
  complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
    ((5.  Gli  studenti  stranieri accedono, a parita' di trattamento
  con  gli  studenti  italiani,  ai  servizi e agli interventi per il
  diritto  allo  studio  di  cui  alla legge 2 dicembre 1991, n. 390,
  compresi  gli  interventi  non  destinati  alla  generalita'  degli
  studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi
  abitativi,  in  conformita'  alle disposizioni previste dal decreto
  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  ai sensi
  dell'articolo  4  della  stessa  legge n. 390 del 1991, che prevede
  criteri  di  valutazione  del merito dei richiedenti, in aggiunta a
  quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresi',
  conto del rispetto dei tempi previsti dall'ordinamento degli studi.
  La  condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri e'
  valutata  secondo  le  modalita' e le relative tabelle previste dal
  citato   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
  certificata con appositi documentazione rilasciata dalle competenti
  autorita' del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in
  lingua  italiana  dalle  autorita' diplomatiche italiane competenti
  per  territorio.  Tale  documentazione  e'  resa  dalle  competenti
  rappresentanze  diplomatiche  o consolari estere in Italia per quei
  Paesi   ove   esistono  particolari  difficolta'  a  rilasciare  la
  certificazione   attestata   dalla  locale  ambasciata  italiana  e
  legalizzata  dalle  prefetture - Uffici territoriali del Governo ai
  sensi  dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
  28  dicembre  2000, n. 445. Le regioni possono consentire l'accesso
  gratuito  al  servizio  di  ristorazione agli studenti stranieri in
  condizioni,  opportunamente  documentate,  di  particolare  disagio
  economico.))
    6.   Per   le   finalita'   di  cui  al  comma  5  le  competenti
  rappresentanze   diplomatiche   consolari  italiane  rilasciano  le
  dichiarazioni  sulla  validita'  locale,  ai fini dell'accesso agli
  studi  universitari,  dei  titoli  di  scuola secondaria stranieri,
  fornendo  contestualmente  informazioni sulla scala di valori e sul
  sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio
  annotato   sul   titolo   di   studio.  Con  decreto  del  Ministro
  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica, di
  concerto  con  il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro
  degli  affari  esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza
  per  la  valutazione  del  voto  o  giudizio  riportato  sul titolo
  straniero  con  la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico
  italiano.