DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 25-2-2005
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 39
           (( (Disposizioni relative al lavoro autonomo).))

    ((1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attivita' per le
  quali  e'  richiesto  il possesso di una autorizzazione o licenza o
  l'iscrizione  in  apposito registro o albo, ovvero la presentazione
  di   una  dichiarazione  o  denuncia,  ed  ogni  altro  adempimento
  amministrativo  e'  tenuto  a  richiedere alla competente autorita'
  amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione
  che   non   sussistono  motivi  ostativi  al  rilascio  del  titolo
  abilitativo  o  autorizzatorio,  comunque  denominato,  osservati i
  criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre
  a  quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivita' che
  richiedono  l'accertamento  di specifiche idoneita' professionali o
  tecniche, il Ministero delle attivita' produttive o altro Ministero
  o  diverso  organo  competente  per  materia provvedono, nei limiti
  delle  quote  di  cui  all'articolo 3, comma 4, del testo unico, al
  riconoscimento   dei  titoli  o  degli  attestati  delle  capacita'
  professionali rilasciati da Stati esteri.
    2.  La  dichiarazione e' rilasciata quando sono soddisfatte tutte
  le  condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio
  del  titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi
  di  conversione  di  cui  al  comma  9,  l'effettiva presenza dello
  straniero   in  Italia  in  possesso  del  prescritto  permesso  di
  soggiorno.
    3. Anche per le attivita' che non richiedono il rilascio di alcun
  titolo  abilitativo  o  autorizzatorio,  lo  straniero e' tenuto ad
  acquisire  presso  la Camera di commercio, industria, artigianato e
  agricoltura  competente  per il luogo in cui l'attivita' lavorativa
  autonoma   deve  essere  svolta,  o  presso  il  competente  ordine
  professionale,   l'attestazione   dei   parametri   di  riferimento
  riguardanti  la disponibilita' delle risorse finanziarie occorrenti
  per  l'esercizio  dell'attivita'.  Tali  parametri si fondano sulla
  disponibilita'  in  Italia,  da parte del richiedente, di una somma
  non  inferiore  alla capitalizzazione, su base annua, di un importo
  mensile pari all'assegno sociale.
    4.  La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al
  comma  3  sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano
  operare   come  soci  prestatori  d'opera  presso  societa',  anche
  cooperative, costituite da almeno tre anni.
    5.  La  dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della
  domanda  e  della  documentazione  prodotta  per  il  suo rilascio,
  nonche'   l'attestazione  della  Camera  di  commercio,  industria,
  artigianato   e  agricoltura  di  cui  al  comma  3  devono  essere
  presentate,    anche    tramite    procuratore,    alla    questura
  territorialmente   competente,   per  l'apposizione  del  nullaosta
  provvisorio ai fini dell'ingresso.
    6.  Il nullaosta provvisorio e' posto in calce alla dichiarazione
  di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa
  verifica  che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi
  ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per
  motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta
  e' rilasciata all'interessato o al suo procuratore.
    7.  La  dichiarazione,  l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai
  commi  2,  3 e 5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati
  alla  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  competente  per il
  rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede
  a  norma  dell'articolo  26,  comma  5,  del  testo  unico,  previo
  accertamento  dei  requisiti richiesti sulla base della normativa e
  della  documentazione  presentata.  La rappresentanza diplomatica o
  consolare,  nel  rilasciare  il  visto,  ne  da'  comunicazione  al
  Ministero  dell'interno,  all'INPS  e  all'INAIL  e  consegna  allo
  straniero  la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al
  presente  comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per
  lavoro autonomo.
    8.  La  questura territorialmente competente provvede al rilascio
  del permesso di soggiorno.
    9.  Oltre  a  quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero gia'
  presente  in  Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno
  per motivi di studio o di formazione professionale, puo' richiedere
  la  conversione  del  permesso  di soggiorno per lavoro autonomo. A
  tale  fine,  lo  Sportello  unico,  su  richiesta dell'interessato,
  previa  verifica  della  disponibilita'  delle quote d'ingresso per
  lavoro  autonomo, determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del
  testo  unico,  rilascia  la  certificazione  di cui all'articolo 6,
  comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai
  commi  1,  2  e  3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere
  all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso
  di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente,
  inoltrati  alla  questura competente, tramite procedura telematica.
  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.))